Osservazione scientifica della personalità di soggetti detenuti con condanna definitiva

Osservazione scientifica della personalità di soggetti detenuti con condanna definitiva

Secondo l’Ordinamento Penitenziario (L. 354 del 1975) l’osservazione scientifica della personalità rappresenta il processo grazie al quale è possibile individuare e valutare le carenze psicofisiche, sociali e affettive che hanno contribuito a condurre il soggetto a compiere un reato. Su tale base, l’Amministrazione Penitenziaria è chiamata a elaborare un programma di trattamento individualizzato, finalizzato al recupero del soggetto e al successivo reinserimento sociale, in base a quanto definito dall’art. 27 comma 3 della Costituzione.

L’osservazione è svolta, secondo quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 30/6/2000 n. 230), dall’équipe di osservazione, composta da personale dipendente dell’amministrazione (funzionari pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria) e da professionisti esterni che collaborano quali consulenti esperti ex. art. 80 O.P. (esperti in criminologia, psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria), il tutto sotto il coordinamento e la supervisione del direttore dell’istituto.

Nello specifico l’équipe di osservazione si riunisce per redigere la relazione di sintesi, documento nel quale scaturiscono i dati ottenuti dell’osservazione scientifica della personalità e la conseguente proposta di programma trattamentale da approvare con decreto dal magistrato di sorveglianza.

E’ bene ricordare però che l’osservazione è un processo duraturo che parte all’inizio dell’esecuzione della pena e prosegue nel corso di essa, al fine di valutare non solo il punto di partenza ma anche i cambiamenti di varia natura che possono interessare il detenuto, maturati in funzione dei trattamenti predisposti.

E’ possibile inoltre individuare il Gruppo di Osservazione e Trattamento (G.O.T.), definito dalla circolare 9 ottobre 2003 sulle Aree educative. Rispetto all’équipe, il G.O.T. è un “gruppo allargato” di cui fanno parte tutti coloro che, oltre ai membri dell’équipe, interagiscono con il detenuto o collaborano al trattamento dello stesso (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari ex art. 17 e 78 O.P., ministri del culto). Tale gruppo è coordinato dal funzionario pedagogico; quest’ultimo assume la funzione di segretario tecnico incentivando il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che collaborano al trattamento e promuovendo riunioni di confronto e valutazione congiunta.

L’ art. 27 del Regolamento di Esecuzione precisa infine alcuni passi metodologici da percorrere in sede di osservazione, tra i quali spiccano:

  • acquisizione di dati giudiziari, penitenziari, clinici, psicologici, criminologici e sociali;
  • valutazione dei suddetti dati con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e all’attuale disponibilità ad usufruire degli interventi trattamentali;
  • riflessione sulle condotte antisociali e antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative per l’interessato;
  • considerazione delle possibili azioni riparatorie in merito alle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
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